
La Presidente del Centro Studi, ritratta durante un giro di conferenze
sul tema Expressio causae ed astrazione processuale.

Il Segretario del Centro Studi mentre riceve un mazzo di fiori al
termine di un suo brillante intervento al congresso sui Nuovi confini di
trasformazione eterogenea e travestimento - Vicopisano - 1997. |
Sintesi del verbale del convegno sul tema "La situazione
giuridica dell'eredità tra la delatio e l'aditio"
- Navacchio - 1996
Dopo una breve relazione del notaio Michelangeli sulla
interdipendenza fra la situazione dell'autore e quella del successore, per
cui ad entrambi risulterebbe inapplicabile l'art. 30 della tariffa, si accende
un dibattito teorico che vede protagonisti il notaio Caccetta e il notaio
De Crescenzo, i quali si attestano su posizioni dottrinali inconciliabili.
Secondo il notaio Caccetta la messa a disposizione dell'eredità significa,
dal punto di vista subbiettivo, il potere giuridico attribuito dalla legge
al destinatario di appropriarsi definitivamente con un suo atto di volontà
della posizione giuridica derivata, ossia della titolarità dei rapporti
del de cuius, mentre dal punto di vista obbiettivo significa collegamento
potenziale di una posizione giuridica ad un soggetto, suscettibile di trasformarsi
in collegamento attuale al verificarsi di un fatto giuridico che ne condiziona
precisamente la attualità dello svolgimento. Ma proprio questa tesi
del "collegamento" trova radicalmente dissenziente il notaio De
Crescenzo, il quale ricorre, piuttosto, allo schema della aspettativa, cioè
ad un fenomeno in fieri, con largo margine di incertezza ed eventualità,
che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe rivelare un collegamento meramente
potenziale, del quale, dando ai termini un significato puramente descrittivo,
non si potrebbe parlare nè come ius in re, nè come
ius ad rem.
L'impasse viene superata dal lucido intervento del notaio Tumbiolo, il quale,
rifacendosi al pensiero di Jhering (Passive Wirkungen der Rechte
in Jahrbucher fur die Dogmatik - Mazara del Vallo - 1871), la cui
intera costruzione è, com'è noto, fondata sul concetto di
interesse, chiarisce che l'interesse deve essere concepito in senso esclusivamente
soggettivo (cfr. Der Geist des romischen Rechts), non sembrando ammissibile
affermare la possibilità dell'esistenza dell'interesse indipendentemente
da quella del soggetto. 
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