La Presidente del Centro Studi, ritratta durante un giro di conferenze sul tema Expressio causae ed astrazione processuale.


Il Segretario del Centro Studi mentre riceve un mazzo di fiori al termine di un suo brillante intervento al congresso sui Nuovi confini di trasformazione eterogenea e travestimento - Vicopisano - 1997.

 

Sintesi del verbale del convegno sul tema "La situazione giuridica dell'eredità tra la delatio e l'aditio" - Navacchio - 1996

Dopo una breve relazione del notaio Michelangeli sulla interdipendenza fra la situazione dell'autore e quella del successore, per cui ad entrambi risulterebbe inapplicabile l'art. 30 della tariffa, si accende un dibattito teorico che vede protagonisti il notaio Caccetta e il notaio De Crescenzo, i quali si attestano su posizioni dottrinali inconciliabili. Secondo il notaio Caccetta la messa a disposizione dell'eredità significa, dal punto di vista subbiettivo, il potere giuridico attribuito dalla legge al destinatario di appropriarsi definitivamente con un suo atto di volontà della posizione giuridica derivata, ossia della titolarità dei rapporti del de cuius, mentre dal punto di vista obbiettivo significa collegamento potenziale di una posizione giuridica ad un soggetto, suscettibile di trasformarsi in collegamento attuale al verificarsi di un fatto giuridico che ne condiziona precisamente la attualità dello svolgimento. Ma proprio questa tesi del "collegamento" trova radicalmente dissenziente il notaio De Crescenzo, il quale ricorre, piuttosto, allo schema della aspettativa, cioè ad un fenomeno in fieri, con largo margine di incertezza ed eventualità, che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe rivelare un collegamento meramente potenziale, del quale, dando ai termini un significato puramente descrittivo, non si potrebbe parlare nè come ius in re, nè come ius ad rem.
L'impasse viene superata dal lucido intervento del notaio Tumbiolo, il quale, rifacendosi al pensiero di Jhering (Passive Wirkungen der Rechte in Jahrbucher fur die Dogmatik - Mazara del Vallo - 1871), la cui intera costruzione è, com'è noto, fondata sul concetto di interesse, chiarisce che l'interesse deve essere concepito in senso esclusivamente soggettivo (cfr. Der Geist des romischen Rechts), non sembrando ammissibile affermare la possibilità dell'esistenza dell'interesse indipendentemente da quella del soggetto.