DEONTOLOGIA

QUESITO N. 1690

Lei pone il quesito se costituisca contravvenzione all'art. 147 della L.N. il comportamento di un notaio il quale, sia pure nell'ambito della propria sede, e quindi non nel recapito o in altro loculo, continui a stipulare con l'assistenza dei parenti più stretti, pur essendo defunto da tempo. Lei esprime al riguardo delle perplessità, che questa commissione deontologica non può non condividere.

In particolare Lei afferma che il suddetto notaio, essendo stato impagliato dopo il decesso ed assicurato alla scrivania mediante robuste cinghie, conserva, nell'esercizio della sua attività, grandi doti di equilibrio professionale, mantenendo, nel contempo, un atteggiamento assai riservato e lontano da manifestazioni di protagonismo. Queste Sue osservazioni sembrano in fase con quella linea di pensiero, fatta propria da taluni Consigli Notarili, intesa a scoraggiare atteggiamenti inutilmente euforici dei singoli notai e/o manifestazioni di pensiero eccessivamente vitali.

Non consta dalla documentazione agli atti - né Lei lamenta - che vi siano state riduzioni tariffarie o altro, tali da generare sviamenti di clientela. Lei sostiene, ma dichiara di non averne le prove, che la vedova ed i figli praticanti siano al corrente dell'intervenuto decesso, cosa che potrebbe essere accertata, sia pure con la dovuta delicatezza, dal Consiglio Notarile nell'ambito dei poteri inquirenti riconosciutigli dall'ordinamento. Non sta a questa commissione ribadire come indagini di questo tipo risultino di difficile esecuzione e non diano quasi mai risultati probanti. In particolare, sia pure nella diversa e forse meno grave fattispecie dell'ictus cerebrale, è raro riscontrare nel notaio apprezzabili differenze comportamentali sicuramente riconducibili a quell'evento. Anche nei casi di totale e definitiva irreversibilità del trauma, il conseguente stato patologico passa per lo più inosservato sia alla famiglia che alla clientela. Di qui l'opportunità - sostenuta da alcuni Consigli Notarili, ma non condivisa da questa commissione - di non turbare con indagini destabilizzanti la serenità dell'ambiente familiare e professionale nel quale il soggetto continua ad operare in modo lodevole e proficuo.

Ferma dunque la necessità di distinguere caso per caso, questa commissione ritiene che la fattispecie prospettata trovi una soluzione, sia pure non testuale, nell'art. 2, comma 1°, legge 30-4-1976 n. 197, stante l'intuitiva analogia fra la situazione del "notaio di sede soppressa" e la situazione del "notaio soppresso - rectius defunto - di sede vacante". Con la rilevante conseguenza, sul piano normativo, che il notaio defunto potrà continuare a stipulare nella sede vacante per un periodo di tempo limitato che non può in ogni caso eccedere i due anni dalla data della morte.

Il Coordinatore dell'Osservatorio
per la deontologia.